Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
30/04/2010 Unico 2010 news S.M.Perego
28/05/2010 Detrazioni 55% news S.M.Perego
30/12/2008 Nuovi codici tributo news S.M.Perego
27/11/2008 Novita' news S.M.Perego
24/03/2009 News Certificazioni Ritenute d'acconto news S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
23/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
20/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
04/02/2009 Interessi creditori news
02/02/2009 Cambio password Entratel news Agenzia delle Entrate

Records 2211 to 2220 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Contratti di locazione transitori solo a canone concordato   Data : 10/04/2017
Contratti di locazione transitori solo a canone concordato
Nei primi due paragrafi della circ. 7.4.2017 n. 8, l'Agenzia delle Entrate recepisce alcuni chiarimenti resi, in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative, nel corso di Telefisco 2017.
In particolare, i chiarimenti concernono:
- il campo di applicazione oggettivo dell'aliquota agevolata del 10%;
- la proroga del contratto di locazione.
Per quanto concerne l'aliquota del 10%, l'Agenzia chiarisce che tutte le locazioni a uso transitorio, di cui all'art. 5 della L. 431/98, sono ammesse al beneficio dell'aliquota ridotta in esame, purché si tratti di locazioni a canone concordato relative ad abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
In secondo luogo, l'Agenzia ha confermato l'applicazione retroattiva dell'art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 225/2016), secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la perdita dell'opzione per l'imposizione sostitutiva esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di esercizio dell'opzione (effettuando i versamenti e dichiarando il reddito nel relativo quadro della dichiarazione). La novità trova, quindi, applicazione anche ai contratti non prorogati prima dell'entrata in vigore della citata norma.
Si ricorda, infine, che, in caso di mancata comunicazione della proroga, resta però applicabile la sanzione (100,00 euro o 50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Cedolare secca per tutti i contratti transitori a canone concordato" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego