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Data Titolo Sezione Autore
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
23/09/2010 Esenzione canone RAI news S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego

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Titolo: Contratti di locazione transitori solo a canone concordato   Data : 10/04/2017
Contratti di locazione transitori solo a canone concordato
Nei primi due paragrafi della circ. 7.4.2017 n. 8, l'Agenzia delle Entrate recepisce alcuni chiarimenti resi, in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative, nel corso di Telefisco 2017.
In particolare, i chiarimenti concernono:
- il campo di applicazione oggettivo dell'aliquota agevolata del 10%;
- la proroga del contratto di locazione.
Per quanto concerne l'aliquota del 10%, l'Agenzia chiarisce che tutte le locazioni a uso transitorio, di cui all'art. 5 della L. 431/98, sono ammesse al beneficio dell'aliquota ridotta in esame, purché si tratti di locazioni a canone concordato relative ad abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
In secondo luogo, l'Agenzia ha confermato l'applicazione retroattiva dell'art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 225/2016), secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la perdita dell'opzione per l'imposizione sostitutiva esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di esercizio dell'opzione (effettuando i versamenti e dichiarando il reddito nel relativo quadro della dichiarazione). La novità trova, quindi, applicazione anche ai contratti non prorogati prima dell'entrata in vigore della citata norma.
Si ricorda, infine, che, in caso di mancata comunicazione della proroga, resta però applicabile la sanzione (100,00 euro o 50,00 euro se il ritardo è inferiore a 30 giorni).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Cedolare secca per tutti i contratti transitori a canone concordato" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego