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15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti   Data : 10/04/2017
L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti
Il CNDCEC, nel PO n. 65/2017, ha delineato l'ambito applicativo dell'art. 5 del DPR 137/2012, relativo all'obbligo di assicurazione professionale, con riferimento ai destinatari della norma.
In particolare, riprendendo quanto già illustrato nel precedente PO n. 272/2013, il CNDCEC ha ribadito che non sembra solo la qualità di professionista iscritto a un Ordine o Collegio a determinare l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, bensì l'ulteriore condizione dell'esercizio dell'attività professionale, in quanto l'obbligo è volto a tutelare il cliente nella forma del risarcimento in caso di danni derivanti da tale attività.
Anche se l'art. 5 del DPR 137/2012 non contiene diposizioni più specifiche quanto all'estensione della polizza professionale, il CNDCEC ha quindi chiarito che:
- le polizze stipulate dal titolare dello studio professionale devono riguardare anche la copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta in nome e per conto del titolare dello studio stesso;
- sussiste l'obbligo assicurativo del professionista dipendente dello studio solo qualora tale soggetto presti l'attività professionale in proprio, con conseguente assunzione in via diretta degli incarichi con la clientela.
Infine, con riferimento all'attività professionale degli associati e degli eventuali consulenti nell'ambito di uno studio associato, il CNDCEC ha precisato che la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da tale attività può essere sottoscritta direttamente dallo studio. Nella polizza assicurativa, però, deve essere prevista espressamente l'estensione ai suddetti destinatari.
Fonte: Pronto ordini CNDCEC 24.3.2017 n. 65 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Assicurazione professionale estesa ai collaboratori" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego