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10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti   Data : 10/04/2017
L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti
Il CNDCEC, nel PO n. 65/2017, ha delineato l'ambito applicativo dell'art. 5 del DPR 137/2012, relativo all'obbligo di assicurazione professionale, con riferimento ai destinatari della norma.
In particolare, riprendendo quanto già illustrato nel precedente PO n. 272/2013, il CNDCEC ha ribadito che non sembra solo la qualità di professionista iscritto a un Ordine o Collegio a determinare l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, bensì l'ulteriore condizione dell'esercizio dell'attività professionale, in quanto l'obbligo è volto a tutelare il cliente nella forma del risarcimento in caso di danni derivanti da tale attività.
Anche se l'art. 5 del DPR 137/2012 non contiene diposizioni più specifiche quanto all'estensione della polizza professionale, il CNDCEC ha quindi chiarito che:
- le polizze stipulate dal titolare dello studio professionale devono riguardare anche la copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta in nome e per conto del titolare dello studio stesso;
- sussiste l'obbligo assicurativo del professionista dipendente dello studio solo qualora tale soggetto presti l'attività professionale in proprio, con conseguente assunzione in via diretta degli incarichi con la clientela.
Infine, con riferimento all'attività professionale degli associati e degli eventuali consulenti nell'ambito di uno studio associato, il CNDCEC ha precisato che la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da tale attività può essere sottoscritta direttamente dallo studio. Nella polizza assicurativa, però, deve essere prevista espressamente l'estensione ai suddetti destinatari.
Fonte: Pronto ordini CNDCEC 24.3.2017 n. 65 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Assicurazione professionale estesa ai collaboratori" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego