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06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti   Data : 10/04/2017
L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti
Il CNDCEC, nel PO n. 65/2017, ha delineato l'ambito applicativo dell'art. 5 del DPR 137/2012, relativo all'obbligo di assicurazione professionale, con riferimento ai destinatari della norma.
In particolare, riprendendo quanto già illustrato nel precedente PO n. 272/2013, il CNDCEC ha ribadito che non sembra solo la qualità di professionista iscritto a un Ordine o Collegio a determinare l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, bensì l'ulteriore condizione dell'esercizio dell'attività professionale, in quanto l'obbligo è volto a tutelare il cliente nella forma del risarcimento in caso di danni derivanti da tale attività.
Anche se l'art. 5 del DPR 137/2012 non contiene diposizioni più specifiche quanto all'estensione della polizza professionale, il CNDCEC ha quindi chiarito che:
- le polizze stipulate dal titolare dello studio professionale devono riguardare anche la copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta in nome e per conto del titolare dello studio stesso;
- sussiste l'obbligo assicurativo del professionista dipendente dello studio solo qualora tale soggetto presti l'attività professionale in proprio, con conseguente assunzione in via diretta degli incarichi con la clientela.
Infine, con riferimento all'attività professionale degli associati e degli eventuali consulenti nell'ambito di uno studio associato, il CNDCEC ha precisato che la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da tale attività può essere sottoscritta direttamente dallo studio. Nella polizza assicurativa, però, deve essere prevista espressamente l'estensione ai suddetti destinatari.
Fonte: Pronto ordini CNDCEC 24.3.2017 n. 65 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Assicurazione professionale estesa ai collaboratori" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego