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06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
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11/07/2016 Dai distributori automatici l’invio telematico dei corrispettivi S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
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Titolo: L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti   Data : 10/04/2017
L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti
Il CNDCEC, nel PO n. 65/2017, ha delineato l'ambito applicativo dell'art. 5 del DPR 137/2012, relativo all'obbligo di assicurazione professionale, con riferimento ai destinatari della norma.
In particolare, riprendendo quanto già illustrato nel precedente PO n. 272/2013, il CNDCEC ha ribadito che non sembra solo la qualità di professionista iscritto a un Ordine o Collegio a determinare l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, bensì l'ulteriore condizione dell'esercizio dell'attività professionale, in quanto l'obbligo è volto a tutelare il cliente nella forma del risarcimento in caso di danni derivanti da tale attività.
Anche se l'art. 5 del DPR 137/2012 non contiene diposizioni più specifiche quanto all'estensione della polizza professionale, il CNDCEC ha quindi chiarito che:
- le polizze stipulate dal titolare dello studio professionale devono riguardare anche la copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta in nome e per conto del titolare dello studio stesso;
- sussiste l'obbligo assicurativo del professionista dipendente dello studio solo qualora tale soggetto presti l'attività professionale in proprio, con conseguente assunzione in via diretta degli incarichi con la clientela.
Infine, con riferimento all'attività professionale degli associati e degli eventuali consulenti nell'ambito di uno studio associato, il CNDCEC ha precisato che la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da tale attività può essere sottoscritta direttamente dallo studio. Nella polizza assicurativa, però, deve essere prevista espressamente l'estensione ai suddetti destinatari.
Fonte: Pronto ordini CNDCEC 24.3.2017 n. 65 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Assicurazione professionale estesa ai collaboratori" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego