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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti   Data : 10/04/2017
L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti
Il CNDCEC, nel PO n. 65/2017, ha delineato l'ambito applicativo dell'art. 5 del DPR 137/2012, relativo all'obbligo di assicurazione professionale, con riferimento ai destinatari della norma.
In particolare, riprendendo quanto già illustrato nel precedente PO n. 272/2013, il CNDCEC ha ribadito che non sembra solo la qualità di professionista iscritto a un Ordine o Collegio a determinare l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, bensì l'ulteriore condizione dell'esercizio dell'attività professionale, in quanto l'obbligo è volto a tutelare il cliente nella forma del risarcimento in caso di danni derivanti da tale attività.
Anche se l'art. 5 del DPR 137/2012 non contiene diposizioni più specifiche quanto all'estensione della polizza professionale, il CNDCEC ha quindi chiarito che:
- le polizze stipulate dal titolare dello studio professionale devono riguardare anche la copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta in nome e per conto del titolare dello studio stesso;
- sussiste l'obbligo assicurativo del professionista dipendente dello studio solo qualora tale soggetto presti l'attività professionale in proprio, con conseguente assunzione in via diretta degli incarichi con la clientela.
Infine, con riferimento all'attività professionale degli associati e degli eventuali consulenti nell'ambito di uno studio associato, il CNDCEC ha precisato che la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da tale attività può essere sottoscritta direttamente dallo studio. Nella polizza assicurativa, però, deve essere prevista espressamente l'estensione ai suddetti destinatari.
Fonte: Pronto ordini CNDCEC 24.3.2017 n. 65 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2017 - "Assicurazione professionale estesa ai collaboratori" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego