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22/06/2016 La c.d. “Societŕ di comodo” puň omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” č sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente   Data : 11/04/2017
Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente
L'art. 32 del DPR 600/73 post DL 193/2016 stabilisce, limitatamente ai prelevamenti bancari e per i possessori di reddito d'impresa, un limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione sui ricavi non dichiarati derivanti dalle movimentazioni non giustificate non può operare.
In base ad una direttiva del Comando della Guardia di Finanza, stante la natura procedurale della novità, essa opera in via retroattiva.
Di contro, l'Agenzia delle Entrate (vedasi la circ. 7.4.2017 n. 8, § 19) ha optato per la soluzione opposta.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 7.4.2017 n. 8 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego