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Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
27/06/2017 Le nuove regole sul bilancio nella circolare Assonime n. 14_2017 S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente   Data : 11/04/2017
Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente
L'art. 32 del DPR 600/73 post DL 193/2016 stabilisce, limitatamente ai prelevamenti bancari e per i possessori di reddito d'impresa, un limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione sui ricavi non dichiarati derivanti dalle movimentazioni non giustificate non può operare.
In base ad una direttiva del Comando della Guardia di Finanza, stante la natura procedurale della novità, essa opera in via retroattiva.
Di contro, l'Agenzia delle Entrate (vedasi la circ. 7.4.2017 n. 8, § 19) ha optato per la soluzione opposta.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 7.4.2017 n. 8 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego