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25/02/2019 Nuova tassonomia integrata per il deposito telematico dei bilanci XBRL 2019 S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
25/02/2019 Comunicazione all'ENEA prorogata all'1.4.2019 S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il mod. 730/2019 S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate - Proroga all’8 marzo per gli amministratori di condominio S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
28/02/2019 INPS disponibili i moduli per Reddito e Pensione di cittadinanza S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
11/03/2019 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti S.M.Perego

Records 2101 to 2110 of 2397
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Titolo: Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente   Data : 11/04/2017
Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente
L'art. 32 del DPR 600/73 post DL 193/2016 stabilisce, limitatamente ai prelevamenti bancari e per i possessori di reddito d'impresa, un limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione sui ricavi non dichiarati derivanti dalle movimentazioni non giustificate non può operare.
In base ad una direttiva del Comando della Guardia di Finanza, stante la natura procedurale della novità, essa opera in via retroattiva.
Di contro, l'Agenzia delle Entrate (vedasi la circ. 7.4.2017 n. 8, § 19) ha optato per la soluzione opposta.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 7.4.2017 n. 8 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego