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Data Titolo Sezione Autore
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente   Data : 11/04/2017
Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente
L'art. 32 del DPR 600/73 post DL 193/2016 stabilisce, limitatamente ai prelevamenti bancari e per i possessori di reddito d'impresa, un limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione sui ricavi non dichiarati derivanti dalle movimentazioni non giustificate non può operare.
In base ad una direttiva del Comando della Guardia di Finanza, stante la natura procedurale della novità, essa opera in via retroattiva.
Di contro, l'Agenzia delle Entrate (vedasi la circ. 7.4.2017 n. 8, § 19) ha optato per la soluzione opposta.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 7.4.2017 n. 8 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego