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29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA   Data : 11/04/2017
Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA
Con la ris. 10.4.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente ai registri e ai documenti rilevanti ai fini IVA, il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Nonostante il dato letterale dell’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014, che rinvia all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, detto termine deve ritenersi valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
La predetta regola vale anche in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel qual caso i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare vanno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Risulta, quindi, confermata, per quest’anno così come per i prossimi, la scadenza di fine dicembre per la stampa o la conservazione elettronica dei documenti fiscali, sia IVA che ai fini delle dirette. Pur in assenza di un richiamo espresso nella risoluzione, tale termine andrebbe ulteriormente differito per tener conto della proroga della presentazione dei modelli REDDITI 2017.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46 – Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2017 - "Stampa dei registri IVA a fine anno" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego