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14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA   Data : 11/04/2017
Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA
Con la ris. 10.4.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente ai registri e ai documenti rilevanti ai fini IVA, il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Nonostante il dato letterale dell’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014, che rinvia all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, detto termine deve ritenersi valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
La predetta regola vale anche in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel qual caso i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare vanno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Risulta, quindi, confermata, per quest’anno così come per i prossimi, la scadenza di fine dicembre per la stampa o la conservazione elettronica dei documenti fiscali, sia IVA che ai fini delle dirette. Pur in assenza di un richiamo espresso nella risoluzione, tale termine andrebbe ulteriormente differito per tener conto della proroga della presentazione dei modelli REDDITI 2017.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46 – Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2017 - "Stampa dei registri IVA a fine anno" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego