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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA   Data : 11/04/2017
Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA
Con la ris. 10.4.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente ai registri e ai documenti rilevanti ai fini IVA, il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Nonostante il dato letterale dell’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014, che rinvia all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, detto termine deve ritenersi valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
La predetta regola vale anche in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel qual caso i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare vanno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Risulta, quindi, confermata, per quest’anno così come per i prossimi, la scadenza di fine dicembre per la stampa o la conservazione elettronica dei documenti fiscali, sia IVA che ai fini delle dirette. Pur in assenza di un richiamo espresso nella risoluzione, tale termine andrebbe ulteriormente differito per tener conto della proroga della presentazione dei modelli REDDITI 2017.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46 – Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2017 - "Stampa dei registri IVA a fine anno" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego