Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA   Data : 11/04/2017
Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA
Con la ris. 10.4.2017 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, relativamente ai registri e ai documenti rilevanti ai fini IVA, il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Nonostante il dato letterale dell’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014, che rinvia all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, detto termine deve ritenersi valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
La predetta regola vale anche in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel qual caso i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare vanno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Risulta, quindi, confermata, per quest’anno così come per i prossimi, la scadenza di fine dicembre per la stampa o la conservazione elettronica dei documenti fiscali, sia IVA che ai fini delle dirette. Pur in assenza di un richiamo espresso nella risoluzione, tale termine andrebbe ulteriormente differito per tener conto della proroga della presentazione dei modelli REDDITI 2017.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46 – Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2017 - "Stampa dei registri IVA a fine anno" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego