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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Esami da revisore e da dottore commercialista separati   Data : 12/04/2017
Esami da revisore e da dottore commercialista separati
L'ordinanza MIUR 8.3.2017 n. 136 ha indetto le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile per il 2017, fissate a giugno e novembre.
In tale ambito, possono essere svolte le prove integrative in materia di revisione legale valide per l'iscrizione al Registro dei revisori legali (art. 11 del DM 63/2016, che trova applicazione a partire dall'anno 2017).
Secondo la nota MIUR 31.3.2017 n. 10084, il candidato può sostenere entrambi gli esami nella stessa sessione oppure può sostenere l'esame da Dottore Commercialista in una sessione (ad esempio, giugno 2017) e l'esame integrativo da revisore legale in una sessione successiva (ad esempio, nel 2018 o nel 2019).
Nel primo caso, gli esami sono sostenuti presso la stessa Università, mentre, nel secondo caso, le prove integrative utili per l'iscrizione al Registro dei revisori legali possono essere sostenute presso qualunque degli Atenei sede di esame da Dottore Commercialista.
Per sostenere gli esami integrativi da revisore legale, il candidato deve comunque presentare il certificato di compiuto tirocinio (36 mesi) rilasciato dal MEF.
Fonte: Ordinanza MIUR 8.3.2017 n. 136 - DM 19.1.2016 Ministero della Giustizia n. 63 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Esami da revisore legale e dottore commercialista distinti e autonomi" - Dezzani
Sezione:   Autore : S.M.Perego