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12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
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12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
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Records 2051 to 2060 of 2397
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Titolo: Esami da revisore e da dottore commercialista separati   Data : 12/04/2017
Esami da revisore e da dottore commercialista separati
L'ordinanza MIUR 8.3.2017 n. 136 ha indetto le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile per il 2017, fissate a giugno e novembre.
In tale ambito, possono essere svolte le prove integrative in materia di revisione legale valide per l'iscrizione al Registro dei revisori legali (art. 11 del DM 63/2016, che trova applicazione a partire dall'anno 2017).
Secondo la nota MIUR 31.3.2017 n. 10084, il candidato può sostenere entrambi gli esami nella stessa sessione oppure può sostenere l'esame da Dottore Commercialista in una sessione (ad esempio, giugno 2017) e l'esame integrativo da revisore legale in una sessione successiva (ad esempio, nel 2018 o nel 2019).
Nel primo caso, gli esami sono sostenuti presso la stessa Università, mentre, nel secondo caso, le prove integrative utili per l'iscrizione al Registro dei revisori legali possono essere sostenute presso qualunque degli Atenei sede di esame da Dottore Commercialista.
Per sostenere gli esami integrativi da revisore legale, il candidato deve comunque presentare il certificato di compiuto tirocinio (36 mesi) rilasciato dal MEF.
Fonte: Ordinanza MIUR 8.3.2017 n. 136 - DM 19.1.2016 Ministero della Giustizia n. 63 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Esami da revisore legale e dottore commercialista distinti e autonomi" - Dezzani
Sezione:   Autore : S.M.Perego