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14/12/2016 Definizione parziale dei ruoli – Dubbi applicativi S.M.Perego
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego
15/12/2016 Ulteriormente ridotto il tasso di interesse dall'1.1.2017 S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio   Data : 12/04/2017
Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio
La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.4.2017 18308, in ordine alla fattispecie di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) in relazione a reati tributari (nella specie, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000), ha precisato che, in tema di misure cautelari, l’accertamento del reato di (auto)riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr. Cass. n. 20188/2015).
A fronte di tale argomentazione, peraltro, la Suprema Corte non sembra attribuire rilievo al fatto che, nella specie, le somme in relazione alle quali avveniva la contestazione di autoriciclaggio attenevano a sottofatturazioni poste in essere nel corso 2016 e, quindi, rispetto ad un reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici non ancora consumato, dovendosi attendere il momento della presentazione della dichiarazione. Da ciò si sarebbe dovuto inferire l’impossibilità di configurare l’autoriciclaggio di fronte ad attività di “pulizia” realizzate anteriormente alla presentazione della dichiarazione.
Fonte: Cass. pen. 11.4.2017 n. 18308 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Autoriciclaggio anche senza dichiarazione" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego