Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
07/01/2019 On-line le bozze del modello 730/2019 S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego
08/12/2018 Parte la registrazione massiva dell’indirizzo telematico S.M.Perego
12/12/2018 Fattura elettronica tra bufale e realtà S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
12/12/2018 Riaperta l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
14/12/2018 Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere S.M.Perego
14/12/2018 Fatturazione elettronica Novità del DL 119/2018 S.M.Perego
27/12/2018 Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio   Data : 12/04/2017
Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio
La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.4.2017 18308, in ordine alla fattispecie di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) in relazione a reati tributari (nella specie, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000), ha precisato che, in tema di misure cautelari, l’accertamento del reato di (auto)riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr. Cass. n. 20188/2015).
A fronte di tale argomentazione, peraltro, la Suprema Corte non sembra attribuire rilievo al fatto che, nella specie, le somme in relazione alle quali avveniva la contestazione di autoriciclaggio attenevano a sottofatturazioni poste in essere nel corso 2016 e, quindi, rispetto ad un reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici non ancora consumato, dovendosi attendere il momento della presentazione della dichiarazione. Da ciò si sarebbe dovuto inferire l’impossibilità di configurare l’autoriciclaggio di fronte ad attività di “pulizia” realizzate anteriormente alla presentazione della dichiarazione.
Fonte: Cass. pen. 11.4.2017 n. 18308 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Autoriciclaggio anche senza dichiarazione" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego