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Data Titolo Sezione Autore
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
27/07/2016 Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
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Titolo: Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio   Data : 12/04/2017
Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio
La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.4.2017 18308, in ordine alla fattispecie di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) in relazione a reati tributari (nella specie, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000), ha precisato che, in tema di misure cautelari, l’accertamento del reato di (auto)riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr. Cass. n. 20188/2015).
A fronte di tale argomentazione, peraltro, la Suprema Corte non sembra attribuire rilievo al fatto che, nella specie, le somme in relazione alle quali avveniva la contestazione di autoriciclaggio attenevano a sottofatturazioni poste in essere nel corso 2016 e, quindi, rispetto ad un reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici non ancora consumato, dovendosi attendere il momento della presentazione della dichiarazione. Da ciò si sarebbe dovuto inferire l’impossibilità di configurare l’autoriciclaggio di fronte ad attività di “pulizia” realizzate anteriormente alla presentazione della dichiarazione.
Fonte: Cass. pen. 11.4.2017 n. 18308 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Autoriciclaggio anche senza dichiarazione" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego