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14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego
15/07/2016 Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria S.M.Perego
04/07/2016 Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
05/07/2016 Il Senato esenta dai tributi gli immobili posseduti dalla Santa Sede S.M.Perego
05/07/2016 Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego

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Titolo: Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio   Data : 12/04/2017
Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio
La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.4.2017 18308, in ordine alla fattispecie di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) in relazione a reati tributari (nella specie, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000), ha precisato che, in tema di misure cautelari, l’accertamento del reato di (auto)riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr. Cass. n. 20188/2015).
A fronte di tale argomentazione, peraltro, la Suprema Corte non sembra attribuire rilievo al fatto che, nella specie, le somme in relazione alle quali avveniva la contestazione di autoriciclaggio attenevano a sottofatturazioni poste in essere nel corso 2016 e, quindi, rispetto ad un reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici non ancora consumato, dovendosi attendere il momento della presentazione della dichiarazione. Da ciò si sarebbe dovuto inferire l’impossibilità di configurare l’autoriciclaggio di fronte ad attività di “pulizia” realizzate anteriormente alla presentazione della dichiarazione.
Fonte: Cass. pen. 11.4.2017 n. 18308 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Autoriciclaggio anche senza dichiarazione" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego