Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
20/04/2016 Previste modifiche al patrimonio netto S.M.Perego
20/04/2016 UNICO SC 2016 - Nei righi da RS80 a RS88 la detrazione del 65% S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
21/04/2016 La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
21/04/2016 Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego

Records 891 to 900 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio   Data : 12/04/2017
Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio
La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.4.2017 18308, in ordine alla fattispecie di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) in relazione a reati tributari (nella specie, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000), ha precisato che, in tema di misure cautelari, l’accertamento del reato di (auto)riciclaggio non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr. Cass. n. 20188/2015).
A fronte di tale argomentazione, peraltro, la Suprema Corte non sembra attribuire rilievo al fatto che, nella specie, le somme in relazione alle quali avveniva la contestazione di autoriciclaggio attenevano a sottofatturazioni poste in essere nel corso 2016 e, quindi, rispetto ad un reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici non ancora consumato, dovendosi attendere il momento della presentazione della dichiarazione. Da ciò si sarebbe dovuto inferire l’impossibilità di configurare l’autoriciclaggio di fronte ad attività di “pulizia” realizzate anteriormente alla presentazione della dichiarazione.
Fonte: Cass. pen. 11.4.2017 n. 18308 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Autoriciclaggio anche senza dichiarazione" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego