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16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
24/11/2011 Legge di stabilità 2012 news S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego

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Titolo: Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro   Data : 12/04/2017
Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro
Nella giornata di ieri, 11.4.2017, il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017, nonché il decreto legge che costituisce la manovra correttiva richiesta dall’UE. Fra le misure di carattere fiscale previste da quest’ultimo si evidenziano, in particolare:
- l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment, per le fatture emesse dall’1.7.2017, alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A., delle società controllate dallo Stato, delle società controllate di diritto direttamente dagli enti territoriali e delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB (cui si aggiungono le operazioni effettuate da soggetti che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti);
- la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale i crediti d’imposta possono essere usati in compensazione solo con il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono;
- la modifica delle modalità di determinazione della base su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE;
- l’introduzione della possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (presentando la relativa richiesta entro il 30.9.2017) mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "In arrivo estensione dello split payment e rideterminazione della base ACE" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego