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Data Titolo Sezione Autore
16/06/2016 Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
11/03/2016 Ulteriori risposte sul Reverse charge S.M.Perego
11/03/2016 Il saldo IVA 2015 entro il 16.3.2016 S.M.Perego
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 181 to 190 of 2397
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Titolo: Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro   Data : 12/04/2017
Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro
Nella giornata di ieri, 11.4.2017, il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017, nonché il decreto legge che costituisce la manovra correttiva richiesta dall’UE. Fra le misure di carattere fiscale previste da quest’ultimo si evidenziano, in particolare:
- l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment, per le fatture emesse dall’1.7.2017, alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A., delle società controllate dallo Stato, delle società controllate di diritto direttamente dagli enti territoriali e delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB (cui si aggiungono le operazioni effettuate da soggetti che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti);
- la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale i crediti d’imposta possono essere usati in compensazione solo con il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono;
- la modifica delle modalità di determinazione della base su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE;
- l’introduzione della possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (presentando la relativa richiesta entro il 30.9.2017) mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "In arrivo estensione dello split payment e rideterminazione della base ACE" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego