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21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego

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Titolo: Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro   Data : 12/04/2017
Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro
Nella giornata di ieri, 11.4.2017, il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017, nonché il decreto legge che costituisce la manovra correttiva richiesta dall’UE. Fra le misure di carattere fiscale previste da quest’ultimo si evidenziano, in particolare:
- l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment, per le fatture emesse dall’1.7.2017, alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A., delle società controllate dallo Stato, delle società controllate di diritto direttamente dagli enti territoriali e delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB (cui si aggiungono le operazioni effettuate da soggetti che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti);
- la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale i crediti d’imposta possono essere usati in compensazione solo con il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono;
- la modifica delle modalità di determinazione della base su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE;
- l’introduzione della possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (presentando la relativa richiesta entro il 30.9.2017) mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "In arrivo estensione dello split payment e rideterminazione della base ACE" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego