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15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro   Data : 12/04/2017
Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro
Nella giornata di ieri, 11.4.2017, il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017, nonché il decreto legge che costituisce la manovra correttiva richiesta dall’UE. Fra le misure di carattere fiscale previste da quest’ultimo si evidenziano, in particolare:
- l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment, per le fatture emesse dall’1.7.2017, alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A., delle società controllate dallo Stato, delle società controllate di diritto direttamente dagli enti territoriali e delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB (cui si aggiungono le operazioni effettuate da soggetti che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti);
- la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale i crediti d’imposta possono essere usati in compensazione solo con il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono;
- la modifica delle modalità di determinazione della base su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE;
- l’introduzione della possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (presentando la relativa richiesta entro il 30.9.2017) mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "In arrivo estensione dello split payment e rideterminazione della base ACE" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego