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23/03/2016 Predisposto il manuale per il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
23/03/2016 Approvato il nuovo modello IVA TR S.M.Perego
21/03/2016 Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili S.M.Perego
21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
23/03/2016 San Marino entra nel Modello di comunicazione polivalente S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego

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Titolo: Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro   Data : 12/04/2017
Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro
Nella giornata di ieri, 11.4.2017, il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017, nonché il decreto legge che costituisce la manovra correttiva richiesta dall’UE. Fra le misure di carattere fiscale previste da quest’ultimo si evidenziano, in particolare:
- l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment, per le fatture emesse dall’1.7.2017, alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel conto consolidato della P.A., delle società controllate dallo Stato, delle società controllate di diritto direttamente dagli enti territoriali e delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB (cui si aggiungono le operazioni effettuate da soggetti che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti);
- la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale i crediti d’imposta possono essere usati in compensazione solo con il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono;
- la modifica delle modalità di determinazione della base su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE;
- l’introduzione della possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (presentando la relativa richiesta entro il 30.9.2017) mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "In arrivo estensione dello split payment e rideterminazione della base ACE" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego