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Data Titolo Sezione Autore
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
04/07/2016 La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: La strumentalità degli immobili deve essere provata   Data : 12/04/2017
La strumentalità degli immobili deve essere provata
Ad avviso della Cass. pen. 11.4.2017 n. 18403, in tema di imposte sui redditi, la natura strumentale di un immobile non può essere "in re ipsa", ma deve essere verificata in rapporto all'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda, sempre che non risulti provata l'insuscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una diversa destinazione del bene.
Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), e in particolare con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, la Suprema Corte veniva investita della questione inerente la corretta nozione di immobile strumentale ai sensi dell'art. 43 del TUIR.
Sulla base della posizione della Suprema Corte, rileva quindi non una strumentalità "oggettiva", bensì una strumentalità "astratta", che richiede il doveroso accertamento del rapporto strumentale tra bene e attività aziendale, mentre la strumentalità "per destinazione" è di quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere direttamente utilizzati nell'espletamento di attività tipiche imprenditoriali.
Fonte: Cass. pen. 11.4.2017 n. 18403 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Natura strumentale di un immobile in rapporto all’utilizzo diretto del bene" - Comellini
Sezione:   Autore : S.M.Perego