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02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
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02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
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Records 1751 to 1760 of 2397
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Titolo: La strumentalità degli immobili deve essere provata   Data : 12/04/2017
La strumentalità degli immobili deve essere provata
Ad avviso della Cass. pen. 11.4.2017 n. 18403, in tema di imposte sui redditi, la natura strumentale di un immobile non può essere "in re ipsa", ma deve essere verificata in rapporto all'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda, sempre che non risulti provata l'insuscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una diversa destinazione del bene.
Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), e in particolare con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, la Suprema Corte veniva investita della questione inerente la corretta nozione di immobile strumentale ai sensi dell'art. 43 del TUIR.
Sulla base della posizione della Suprema Corte, rileva quindi non una strumentalità "oggettiva", bensì una strumentalità "astratta", che richiede il doveroso accertamento del rapporto strumentale tra bene e attività aziendale, mentre la strumentalità "per destinazione" è di quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere direttamente utilizzati nell'espletamento di attività tipiche imprenditoriali.
Fonte: Cass. pen. 11.4.2017 n. 18403 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Natura strumentale di un immobile in rapporto all’utilizzo diretto del bene" - Comellini
Sezione:   Autore : S.M.Perego