Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La strumentalità degli immobili deve essere provata   Data : 12/04/2017
La strumentalità degli immobili deve essere provata
Ad avviso della Cass. pen. 11.4.2017 n. 18403, in tema di imposte sui redditi, la natura strumentale di un immobile non può essere "in re ipsa", ma deve essere verificata in rapporto all'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda, sempre che non risulti provata l'insuscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una diversa destinazione del bene.
Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), e in particolare con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, la Suprema Corte veniva investita della questione inerente la corretta nozione di immobile strumentale ai sensi dell'art. 43 del TUIR.
Sulla base della posizione della Suprema Corte, rileva quindi non una strumentalità "oggettiva", bensì una strumentalità "astratta", che richiede il doveroso accertamento del rapporto strumentale tra bene e attività aziendale, mentre la strumentalità "per destinazione" è di quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere direttamente utilizzati nell'espletamento di attività tipiche imprenditoriali.
Fonte: Cass. pen. 11.4.2017 n. 18403 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Natura strumentale di un immobile in rapporto all’utilizzo diretto del bene" - Comellini
Sezione:   Autore : S.M.Perego