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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse   Data : 12/04/2017
Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse
L'Agenzia delle Entrate (circ. 30.3.2017 n. 4), nel commentare la possibilità di beneficiare del super-ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per la realizzazione di tali impianti.
Nel dettaglio, è stato chiarito che:
- ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del 4%;
- ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla circ. 36/2013 per i beni mobili.
Quanto ai riflessi di tale orientamento in relazione al super-ammortamento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare dell'agevolazione solo con riferimento alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche, in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusioni (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).
Fonte: Circ. Agenzia Entrate e Min. Sviluppo Economico 30.3.2017 n. 4 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Super-ammortamenti solo sulle parti impiantistiche di centrali fotovoltaiche" - Carbone
Sezione:   Autore : S.M.Perego