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27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego

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Titolo: Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse   Data : 12/04/2017
Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse
L'Agenzia delle Entrate (circ. 30.3.2017 n. 4), nel commentare la possibilità di beneficiare del super-ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per la realizzazione di tali impianti.
Nel dettaglio, è stato chiarito che:
- ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del 4%;
- ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla circ. 36/2013 per i beni mobili.
Quanto ai riflessi di tale orientamento in relazione al super-ammortamento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare dell'agevolazione solo con riferimento alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche, in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusioni (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).
Fonte: Circ. Agenzia Entrate e Min. Sviluppo Economico 30.3.2017 n. 4 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Super-ammortamenti solo sulle parti impiantistiche di centrali fotovoltaiche" - Carbone
Sezione:   Autore : S.M.Perego