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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse   Data : 12/04/2017
Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse
L'Agenzia delle Entrate (circ. 30.3.2017 n. 4), nel commentare la possibilità di beneficiare del super-ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per la realizzazione di tali impianti.
Nel dettaglio, è stato chiarito che:
- ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del 4%;
- ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche è applicabile l'aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla circ. 36/2013 per i beni mobili.
Quanto ai riflessi di tale orientamento in relazione al super-ammortamento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare dell'agevolazione solo con riferimento alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche, in quanto tali componenti non rientrano nelle ipotesi di esclusioni (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).
Fonte: Circ. Agenzia Entrate e Min. Sviluppo Economico 30.3.2017 n. 4 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Super-ammortamenti solo sulle parti impiantistiche di centrali fotovoltaiche" - Carbone
Sezione:   Autore : S.M.Perego