Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/04/2018 La cassazione vincola l’agevolazione prima casa al trasferimento della residenza S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
25/02/2016 La certificazione unica degli autonomi riporta anche le casse previdenziali S.M.Perego
12/03/2019 La cessazione della Partita Iva è sospesa in attesa degli incassi S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
27/10/2015 La cessione degli immobili sconta sempre la rendita catastale S.M.Perego
16/05/2016 La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 1281 to 1290 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte   Data : 14/04/2017
In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte
Il DL contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" prevede la riduzione da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147). Tale riduzione opera con riferimento ai crediti derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Diversamente, la compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito IVA trimestrale (modello IVA TR).
Viene, inoltre, stabilito che, qualora il contribuente proceda alla compensazione senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da non abilitati, l'Ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, delle sanzioni e dei relativi interessi; il contribuente, tuttavia, può riportare a nuovo l'importo del credito utilizzato in violazione corrisposto all'Agenzia.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego