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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego

Records 141 to 150 of 2397
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Titolo: In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte   Data : 14/04/2017
In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte
Il DL contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" prevede la riduzione da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147). Tale riduzione opera con riferimento ai crediti derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Diversamente, la compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito IVA trimestrale (modello IVA TR).
Viene, inoltre, stabilito che, qualora il contribuente proceda alla compensazione senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da non abilitati, l'Ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, delle sanzioni e dei relativi interessi; il contribuente, tuttavia, può riportare a nuovo l'importo del credito utilizzato in violazione corrisposto all'Agenzia.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego