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Data Titolo Sezione Autore
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
17/01/2017 L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati S.M.Perego
17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
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Titolo: In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte   Data : 14/04/2017
In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte
Il DL contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" prevede la riduzione da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147). Tale riduzione opera con riferimento ai crediti derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Diversamente, la compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito IVA trimestrale (modello IVA TR).
Viene, inoltre, stabilito che, qualora il contribuente proceda alla compensazione senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da non abilitati, l'Ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, delle sanzioni e dei relativi interessi; il contribuente, tuttavia, può riportare a nuovo l'importo del credito utilizzato in violazione corrisposto all'Agenzia.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego