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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte   Data : 14/04/2017
In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte
Il DL contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" prevede la riduzione da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147). Tale riduzione opera con riferimento ai crediti derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Diversamente, la compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito IVA trimestrale (modello IVA TR).
Viene, inoltre, stabilito che, qualora il contribuente proceda alla compensazione senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da non abilitati, l'Ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, delle sanzioni e dei relativi interessi; il contribuente, tuttavia, può riportare a nuovo l'importo del credito utilizzato in violazione corrisposto all'Agenzia.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego