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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte   Data : 14/04/2017
In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte
Il DL contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" prevede la riduzione da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147). Tale riduzione opera con riferimento ai crediti derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Diversamente, la compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito IVA trimestrale (modello IVA TR).
Viene, inoltre, stabilito che, qualora il contribuente proceda alla compensazione senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da non abilitati, l'Ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, delle sanzioni e dei relativi interessi; il contribuente, tuttavia, può riportare a nuovo l'importo del credito utilizzato in violazione corrisposto all'Agenzia.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego