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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari   Data : 14/04/2017
Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari
Dal 19.4.2017 sarà obbligatorio introdurre nell'etichetta dei prodotti lattiero-caseari l'indicazione dell'origine.
Come indicato dal DM 9.12.2016 e illustrato dalla circolare congiunta MIPAAF-MISE del 23.2.2017, l'obbligo riguarda tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale, in via sperimentale in Italia fino al 31.3.2019.
Si tratta di una piccola svolta storica nei rapporti tra gli allevatori, i produttori e i consumatori, con la conseguenza che questi ultimi conosceranno con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte sterilizzato o Uht, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
Per le violazioni previste dal citato decreto, inoltre, si applicano le sanzioni di cui al co. 10 dell'art. 4 della L. 4/2011, vale a dire, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.500,00 euro.
Fonte: Circolare Min. Politiche agricole alimentari e forestali e Min. Sviluppo economico 23.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2017 - "Dal 19 aprile origine per i prodotti lattiero-caseari da indicare in etichetta" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego