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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari   Data : 14/04/2017
Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari
Dal 19.4.2017 sarà obbligatorio introdurre nell'etichetta dei prodotti lattiero-caseari l'indicazione dell'origine.
Come indicato dal DM 9.12.2016 e illustrato dalla circolare congiunta MIPAAF-MISE del 23.2.2017, l'obbligo riguarda tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale, in via sperimentale in Italia fino al 31.3.2019.
Si tratta di una piccola svolta storica nei rapporti tra gli allevatori, i produttori e i consumatori, con la conseguenza che questi ultimi conosceranno con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte sterilizzato o Uht, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
Per le violazioni previste dal citato decreto, inoltre, si applicano le sanzioni di cui al co. 10 dell'art. 4 della L. 4/2011, vale a dire, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.500,00 euro.
Fonte: Circolare Min. Politiche agricole alimentari e forestali e Min. Sviluppo economico 23.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2017 - "Dal 19 aprile origine per i prodotti lattiero-caseari da indicare in etichetta" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego