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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari   Data : 14/04/2017
Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari
Dal 19.4.2017 sarà obbligatorio introdurre nell'etichetta dei prodotti lattiero-caseari l'indicazione dell'origine.
Come indicato dal DM 9.12.2016 e illustrato dalla circolare congiunta MIPAAF-MISE del 23.2.2017, l'obbligo riguarda tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale, in via sperimentale in Italia fino al 31.3.2019.
Si tratta di una piccola svolta storica nei rapporti tra gli allevatori, i produttori e i consumatori, con la conseguenza che questi ultimi conosceranno con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte sterilizzato o Uht, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
Per le violazioni previste dal citato decreto, inoltre, si applicano le sanzioni di cui al co. 10 dell'art. 4 della L. 4/2011, vale a dire, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.500,00 euro.
Fonte: Circolare Min. Politiche agricole alimentari e forestali e Min. Sviluppo economico 23.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2017 - "Dal 19 aprile origine per i prodotti lattiero-caseari da indicare in etichetta" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego