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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari   Data : 14/04/2017
Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari
Dal 19.4.2017 sarà obbligatorio introdurre nell'etichetta dei prodotti lattiero-caseari l'indicazione dell'origine.
Come indicato dal DM 9.12.2016 e illustrato dalla circolare congiunta MIPAAF-MISE del 23.2.2017, l'obbligo riguarda tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale, in via sperimentale in Italia fino al 31.3.2019.
Si tratta di una piccola svolta storica nei rapporti tra gli allevatori, i produttori e i consumatori, con la conseguenza che questi ultimi conosceranno con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte sterilizzato o Uht, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
Per le violazioni previste dal citato decreto, inoltre, si applicano le sanzioni di cui al co. 10 dell'art. 4 della L. 4/2011, vale a dire, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.500,00 euro.
Fonte: Circolare Min. Politiche agricole alimentari e forestali e Min. Sviluppo economico 23.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2017 - "Dal 19 aprile origine per i prodotti lattiero-caseari da indicare in etichetta" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego