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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Il reato di corruzione si estende anche ai privati   Data : 14/04/2017
Il reato di corruzione si estende anche ai privati
Sono in vigore da oggi, 14.4.2017, le novità che il DLgs. n. 38/2017 ha apportato in materia di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
In particolare, si ricorda che:
- ferma la pena della reclusione da uno a tre anni, la fattispecie di cui all’art. 2635 co. 1 c.c. presenta rilevanza anche negli enti privati differenti dalle società e dai consorzi;
- tra i possibili autori del reato – in grado di integrarlo anche agendo per interposta persona – sono collocati altresì coloro i quali, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, esercitino funzioni “direttive” diverse da quelle svolte dagli ulteriori soggetti attivi;
- è attribuita rilevanza, accanto alla condotta (dei soggetti “corrotti” interni alla società o all’ente) di ricezione di denaro o altra utilità “non dovuti” e di accettazione della relativa promessa (da parte di un esterno, corruttore), alla “sollecitazione” da parte dei soggetti interni stessi alla dazione di denaro (o di altra utilità) da parte di un esterno per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- la fattispecie è trasformata da reato di evento di danno in reato di mera condotta e di pericolo. Per la relativa integrazione, infatti, non è più necessaria la causazione di un nocumento alla società, mentre l’effettiva distorsione della concorrenza vale solo a rendere la fattispecie - che normalmente è perseguibile a querela di parte - perseguibile d’ufficio;
- quanto ai soggetti esterni alle società o agli altri enti privati (corruttori), l’art. 2635 co. 3 c.c. commina la medesima sanzione a chi, anche per interposta persona, dovesse non solo dare o promettere, ma anche “offrire” denaro o altra utilità.
Fonte: DLgs. 15.3.2017 n. 38 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2017 - "Si “estende” la corruzione tra privati" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego