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18/12/2018 Comunicazioni di irregolarità derivanti da spesometro S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego
21/12/2018 La notifica della cartella arriva sulla pec - Nessuna sospensione S.M.Perego
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21/12/2018 Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy S.M.Perego
21/12/2018 Fatturazione elettronica con delega agli intermediari – Conservazione nel limbo S.M.Perego
21/12/2018 In arrivo un maxi aumento per le aliquote IVA dal 2020 S.M.Perego
21/12/2018 Aggiornate le tabelle ACI per il 2019 S.M.Perego
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Titolo: Il reato di corruzione si estende anche ai privati   Data : 14/04/2017
Il reato di corruzione si estende anche ai privati
Sono in vigore da oggi, 14.4.2017, le novità che il DLgs. n. 38/2017 ha apportato in materia di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
In particolare, si ricorda che:
- ferma la pena della reclusione da uno a tre anni, la fattispecie di cui all’art. 2635 co. 1 c.c. presenta rilevanza anche negli enti privati differenti dalle società e dai consorzi;
- tra i possibili autori del reato – in grado di integrarlo anche agendo per interposta persona – sono collocati altresì coloro i quali, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, esercitino funzioni “direttive” diverse da quelle svolte dagli ulteriori soggetti attivi;
- è attribuita rilevanza, accanto alla condotta (dei soggetti “corrotti” interni alla società o all’ente) di ricezione di denaro o altra utilità “non dovuti” e di accettazione della relativa promessa (da parte di un esterno, corruttore), alla “sollecitazione” da parte dei soggetti interni stessi alla dazione di denaro (o di altra utilità) da parte di un esterno per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- la fattispecie è trasformata da reato di evento di danno in reato di mera condotta e di pericolo. Per la relativa integrazione, infatti, non è più necessaria la causazione di un nocumento alla società, mentre l’effettiva distorsione della concorrenza vale solo a rendere la fattispecie - che normalmente è perseguibile a querela di parte - perseguibile d’ufficio;
- quanto ai soggetti esterni alle società o agli altri enti privati (corruttori), l’art. 2635 co. 3 c.c. commina la medesima sanzione a chi, anche per interposta persona, dovesse non solo dare o promettere, ma anche “offrire” denaro o altra utilità.
Fonte: DLgs. 15.3.2017 n. 38 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2017 - "Si “estende” la corruzione tra privati" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego