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12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego

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Titolo: Il reato di corruzione si estende anche ai privati   Data : 14/04/2017
Il reato di corruzione si estende anche ai privati
Sono in vigore da oggi, 14.4.2017, le novità che il DLgs. n. 38/2017 ha apportato in materia di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
In particolare, si ricorda che:
- ferma la pena della reclusione da uno a tre anni, la fattispecie di cui all’art. 2635 co. 1 c.c. presenta rilevanza anche negli enti privati differenti dalle società e dai consorzi;
- tra i possibili autori del reato – in grado di integrarlo anche agendo per interposta persona – sono collocati altresì coloro i quali, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, esercitino funzioni “direttive” diverse da quelle svolte dagli ulteriori soggetti attivi;
- è attribuita rilevanza, accanto alla condotta (dei soggetti “corrotti” interni alla società o all’ente) di ricezione di denaro o altra utilità “non dovuti” e di accettazione della relativa promessa (da parte di un esterno, corruttore), alla “sollecitazione” da parte dei soggetti interni stessi alla dazione di denaro (o di altra utilità) da parte di un esterno per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- la fattispecie è trasformata da reato di evento di danno in reato di mera condotta e di pericolo. Per la relativa integrazione, infatti, non è più necessaria la causazione di un nocumento alla società, mentre l’effettiva distorsione della concorrenza vale solo a rendere la fattispecie - che normalmente è perseguibile a querela di parte - perseguibile d’ufficio;
- quanto ai soggetti esterni alle società o agli altri enti privati (corruttori), l’art. 2635 co. 3 c.c. commina la medesima sanzione a chi, anche per interposta persona, dovesse non solo dare o promettere, ma anche “offrire” denaro o altra utilità.
Fonte: DLgs. 15.3.2017 n. 38 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2017 - "Si “estende” la corruzione tra privati" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego