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Data Titolo Sezione Autore
19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: Il reato di corruzione si estende anche ai privati   Data : 14/04/2017
Il reato di corruzione si estende anche ai privati
Sono in vigore da oggi, 14.4.2017, le novità che il DLgs. n. 38/2017 ha apportato in materia di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
In particolare, si ricorda che:
- ferma la pena della reclusione da uno a tre anni, la fattispecie di cui all’art. 2635 co. 1 c.c. presenta rilevanza anche negli enti privati differenti dalle società e dai consorzi;
- tra i possibili autori del reato – in grado di integrarlo anche agendo per interposta persona – sono collocati altresì coloro i quali, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, esercitino funzioni “direttive” diverse da quelle svolte dagli ulteriori soggetti attivi;
- è attribuita rilevanza, accanto alla condotta (dei soggetti “corrotti” interni alla società o all’ente) di ricezione di denaro o altra utilità “non dovuti” e di accettazione della relativa promessa (da parte di un esterno, corruttore), alla “sollecitazione” da parte dei soggetti interni stessi alla dazione di denaro (o di altra utilità) da parte di un esterno per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- la fattispecie è trasformata da reato di evento di danno in reato di mera condotta e di pericolo. Per la relativa integrazione, infatti, non è più necessaria la causazione di un nocumento alla società, mentre l’effettiva distorsione della concorrenza vale solo a rendere la fattispecie - che normalmente è perseguibile a querela di parte - perseguibile d’ufficio;
- quanto ai soggetti esterni alle società o agli altri enti privati (corruttori), l’art. 2635 co. 3 c.c. commina la medesima sanzione a chi, anche per interposta persona, dovesse non solo dare o promettere, ma anche “offrire” denaro o altra utilità.
Fonte: DLgs. 15.3.2017 n. 38 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2017 - "Si “estende” la corruzione tra privati" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego