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12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
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16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
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Titolo: Disponibile la circolare ministeriale con chiarimenti per il nuovo regime di cassa   Data : 14/04/2017
Disponibile la circolare ministeriale con chiarimenti per il nuovo regime di cassa
Con la circ. 13.4.2017 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime di cassa per le imprese minori.
In relazione alla determinazione del reddito, viene confermata l'impostazione data nel corso di Telefisco 2017 e ripresa nella circ. n. 8/2017, per cui non si tratta di un regime di cassa "puro", bensì un regime "misto" cassa-competenza. In sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti (e gli altri proventi di cui all'art. 89 del TUIR) e le spese sostenute (es. spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi).
Resta ferma l'applicazione del principio di competenza, ove previsto, rispetto agli altri componenti reddituali espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR. Viene, ad esempio, precisato che le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, nei limiti di cui al co. 6 dell'art. 102 del TUIR, secondo il criterio di cassa. Invece, relativamente alle spese relative a più esercizi, il criterio di competenza opera unicamente nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale; diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa (conseguentemente, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall'art. 108 co. 2 del TUIR).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2017 - "Regime di cassa per le imprese minori in chiaro" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego