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11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
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11/07/2016 Dai distributori automatici l’invio telematico dei corrispettivi S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
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Titolo: Disponibile la circolare ministeriale con chiarimenti per il nuovo regime di cassa   Data : 14/04/2017
Disponibile la circolare ministeriale con chiarimenti per il nuovo regime di cassa
Con la circ. 13.4.2017 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime di cassa per le imprese minori.
In relazione alla determinazione del reddito, viene confermata l'impostazione data nel corso di Telefisco 2017 e ripresa nella circ. n. 8/2017, per cui non si tratta di un regime di cassa "puro", bensì un regime "misto" cassa-competenza. In sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti (e gli altri proventi di cui all'art. 89 del TUIR) e le spese sostenute (es. spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi).
Resta ferma l'applicazione del principio di competenza, ove previsto, rispetto agli altri componenti reddituali espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR. Viene, ad esempio, precisato che le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, nei limiti di cui al co. 6 dell'art. 102 del TUIR, secondo il criterio di cassa. Invece, relativamente alle spese relative a più esercizi, il criterio di competenza opera unicamente nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale; diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa (conseguentemente, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall'art. 108 co. 2 del TUIR).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2017 - "Regime di cassa per le imprese minori in chiaro" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego