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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro   Data : 18/04/2017
Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro
Tra le novità contenute nelle bozze del DL approvato dal Consiglio dei Ministri (c.d. "manovra correttiva") non prevedono una specifica decorrenza in relazione alle nuove regole sulle compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA annuale: è prevista, infatti, la riduzione da 15.000,00 a 5.000,00 euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147).
Dette novità dovrebbero quindi già interessare i modelli REDDITI e IRAP 2017, relativi al periodo d'imposta 2016.
È stato, inoltre, previsto l'obbligo di utilizzare il canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita IVA.
L'abrogazione dell'originario limite di importo pari 5.000,00 euro fa ritenere che tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5.000,00 euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno essere effettuate dai titolari di partita IVA mediante i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego