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18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego

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Titolo: Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro   Data : 18/04/2017
Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro
Tra le novità contenute nelle bozze del DL approvato dal Consiglio dei Ministri (c.d. "manovra correttiva") non prevedono una specifica decorrenza in relazione alle nuove regole sulle compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA annuale: è prevista, infatti, la riduzione da 15.000,00 a 5.000,00 euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147).
Dette novità dovrebbero quindi già interessare i modelli REDDITI e IRAP 2017, relativi al periodo d'imposta 2016.
È stato, inoltre, previsto l'obbligo di utilizzare il canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita IVA.
L'abrogazione dell'originario limite di importo pari 5.000,00 euro fa ritenere che tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5.000,00 euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno essere effettuate dai titolari di partita IVA mediante i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego